Statuto

Cam To Me onlus

Statuto dell’Associazione CAM TO ME

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – NATURA

  1. L’Associazione è denominata CAM TO ME – Organizzazione di Volontariato – con sede a Busto Arsizio (Va). L’associazione è un Ente del Terzo settore (ETS), è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.
  2. L’Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro
  3. L’Associazione opera sul territorio nazionale e internazionale

ART. 2 – SCOPI

  1. L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi per la maggior parte dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’Associazione nello specifico persegue i seguenti scopi:
    1. Realizzare e sostenere all’estero Progetti a favore dello sviluppo sanitario, educativo, sociale e culturale della popolazione locale
    2. Promuovere l’affermazione di diritti umani attraverso iniziative e progetti di collaborazioni tra i popoli di differenti culture e religioni
    3. Propiziare una cultura di pace, di rispetto, di solidarietà
    4. Realizzare in Italia proposte, eventi di formazione, di informazione e sensibilizzazione
  3. L’Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle elencate all’art 5 del D.Lgs. 117/17:
    1. Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
    2. Organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
    3. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le Banche del Tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i Gruppi di Acquisto solidale di cui all’art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    4. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
  4. Per meglio conseguire queste finalità sopra esposte, l’Associazione può esercitare inoltre le seguenti attività:
    1. Promozione della cultura della solidarietà, della legalità, della pace tra i popoli ed educazione alla cittadinanza globale
    2. Organizzazione di attività formative per diverse fasce di età
    3. Organizzazione di attività di volontariato all’estero
    4. Raccolta fondi presso individui e organizzazioni
    5. Partecipazione a Bandi di Enti privati e pubblici
    6. Sollecito a donazioni e lasciti testamentari
    7. Collaborazioni con altre Associazioni o realtà similari per le sinergie di risorse
  5. L’Associazione può svolgere, ex art 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Spetta al Consiglio Direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 3 – ORGANI

Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. L’Organo di Controllo

ART. 4 – SOCI

Sono Soci dell’Associazione le persone che ne fanno richiesta integralmente accettando il presente Statuto e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore a quanto previsto dall’Art. 32 del D.Lgs. 117/17. La norma prevede che siano rispettati i seguenti punti:

  1. I Soci non possono avere rapporti di carattere economico di nessun tipo con l’Associazione, tranne rimborsi spese secondo quanto previsto dalle norme in vigore e dai regolamenti interni alla Associazione
  2. Possono aderire all’Associazione altre OdV e anche altri tipi di ETS nei limiti previsti dalla Legge
  3. La durata dell’ammissione a Socio è a tempo indeterminato fermo restando il mancato versamento della quota associativa e il diritto di recesso
  4. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’Organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente Statuto, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, a versare ogni anno la quota associativa e a partecipare alla vita associativa
  5. Le domande di ammissione presentate dai soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria podestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I Soci hanno diritto di:
    1. Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo
    2. Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi
    3. Esaminare i Libri Sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la Sede dell’Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo
    4. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della delibera del Consiglio Direttivo che approva la loro ammissione a Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa
  2. I Soci hanno il dovere di:
    1. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alla finalità dell’Associazione, sia verso l’esterno che nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli Organi Sociali
    2. Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
    3. Versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall’Assemblea
  3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
  4. Tutte le prestazioni fornite all’Associazione dai soci sono a titolo gratuito.

ART. 6 – REVOCHE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
    1. Per morte
    2. Per dimissioni volontarie che possono essere date in qualunque momento in forma scritta e che hanno validità immediata dal momento della ricezione da parte dell’Associazione
    3. Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di gravi motivi, quali, ad esempio, comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, aver arrecato all’Associazione danni materiali o di immagine di rilevante gravità oppure per mancato pagamento della quota associativa annuale. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Contro la decisione il socio può ricorrere all’Assemblea dei Soci, che decidono in via definitiva.
  2. Il socio receduto escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7 – VOLONTARI E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

  1. I Volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività a favore della stessa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 117/17, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
  3. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  4. L’Attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti e dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. Ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.Lgs. 117/17, le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l’Organo sovrano dell’Associazione.
  2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualora lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
  4. In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o in delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
  5. Ciascun socio non può essere portatore più di 2 (due) deleghe
  6. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
  7. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  8. Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  9. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    1. Nomina e revoca i membri degli organi Sociali
    2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti
    3. Approva i Bilanci Consuntivi e Preventivi
    4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
    5. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
    6. Delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
    7. Stabilisce l’ammontare delle Quote associative e dei contributi a carico dei soci,
    8. Approva il Programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
    9. Delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un numero di membri variabile da 4 (quattro) a 10 (dieci). Il Consiglio Direttivo può invitare altre persone a partecipare alle riunioni in qualità di esperti, con potere di esprimere pareri consultivi. In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio Direttivo può nominare il primo dei non eletti in sostituzione.
  2. Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua prima volta dal Consigliere anziano intendendosi per tale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità dei voti, il più anziano di età.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno 4 (quattro) volte all’anno e quando ne faccia richiesta scritta, almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
    1. Fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione
    2. Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i Bilanci Preventivo e Consuntivo annuali
    3. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa
    4. Eleggere il Presidente
    5. Nominare il Vice Presidente
    6. Nominare il Segretario.
    7. Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci
    8. Gestire le Scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art 13 e dall’ art 87 del D.Lgs. n.117/17 e successive modifiche e integrazioni
    9. Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
  5. Il Segretario all’Interno del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
    1. Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro Soci e del Registro dei Volontari
    2. Provvedere al disbrigo della corrispondenza
    3. È responsabile della redazione e della conservazione dei Verbali delle Riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo

ART. 10 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno.
  2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  3. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  4. In caso di assenza, di impedimento, di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART 11 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Organo di Controllo è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. I membri dell’Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
  3. I Compiti dell’Organo di Controllo sono:
    1. Vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto
    2. Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
    3. Vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione, e sul suo concreto funzionamento
    4. Esercitare il controllo contabile
    5. Esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    6. Accertare la regolare tenuta della Scritture contabili
    7. Esaminare le proposte di Bilancio Preventivo e Consuntivo, accertando che siano stati redatti in conformità alle norme vigenti e redigendo apposita relazione
    8. Effettuare verifiche di Cassa
  4. Nei casi previsti dall’art 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, l’Organo di Controllo può esercitare anche la Revisione Legale dei conti.
  5. L’Organo di Controllo riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
  6. L’Organo di Controllo delibera a maggioranza semplice.
  7. L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

  1. Quando richiesto per legge, oppure per decisione autonoma, il Consiglio Direttivo nomina un Revisore Legale dei Conti tra i soggetti abilitati in base alle Leggi vigenti, non necessariamente tra gli associati, col compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  2. Il Revisore Legale dei Conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altri ruoli all’interno dell’Associazione.
  3. Il Revisore Legale dei Conti redige un rapporto della sua attività, che viene sottoposto all’Assemblea ed entra a far parte dei documenti dell’Associazione.

ART. 13 – CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono con gli organi che li hanno effettuati.

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    1. Quote associative e contributi dei soci
    2. Contributi dei privati
    3. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche
    4. Bandi di Enti Privati o Pubblici
    5. Contributi di organismi internazionali
    6. Donazioni e lasciti testamentari
    7. Rimborsi derivanti da convenzioni
    8. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, i cui proventi sono utilizzati interamente per i fini istituzionali.
    9. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo
  2. Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente o di persona da lui delegata.

ART. 15 – BILANCIO

  1. Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio di Esercizio secondo le normative vigenti, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art 2 par. 4 del presente Statuto nella Relazione al Bilancio
  3. Il Bilancio di Esercizio dovrà essere depositato presso la Sede dell’Associazione nei tre giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione
  4. In caso le entrate superino l’ammontare previsto dalla Legge, o per libera scelta, verrà redatto un Bilancio Sociale secondo le norme vigenti.
  5. L’Esercizio Sociale coincide con l’anno solare

ART. 16 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
  3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 – MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento dell’Associazione possono essere presentate dall’Assemblea da un organo sociale o da almeno dieci soci.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del Patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 , comma 1, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge.